Dal primo gennaio 2018 assunzione obbligatoria di un disabile entro 60 giorni per le aziende che occupano almeno quindici dipendenti. L’art. 3, comma 1, Legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze persone con disabilità, così come definite dall’art. 1 della medesima legge, nella seguente misura:

  • sette per cento dei lavoratori in forza, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

La novità principale riguarda proprio quest’ultima categoria di datori di lavoro poiché, con l’abrogazione del comma 2 del medesimo articolo 1 ( il quale, ricordo, prevedeva l’insorgere dell’obbligo per i datori di lavoro privati con un organico tra 15 e 35 dipendenti, solo in caso di nuove assunzioni), sancita dall’ art. 3 D.Lgs. n. 151/2015 , l’assunzione obbligatoria va fatta nei termini di legge (solo 60 gg permettersi in regola), come per le altre due categorie di aziende. Fortunatamente, il solito Decreto Milleproroghe ha determinato lo slittamento dal primo gennaio 2017 al 1 gennaio 2018. Quindi, per farla breve, da quest’anno i datori di lavoro che raggiungono quota 15 devono mettersi in regola entro 60gg , e non più a seguito dell’assunzione del 16° dipendente. Coloro che al momento hanno già in forza 15 dipendenti dovranno provvedere agli adempimenti di legge entro il primo marzo. E’ possibile dichiarare la scopertura già con l’invio del Prospetto Informativo, il cui termine è previsto per il 31 gennaio. Attenzione, perciò, ai criteri di computo per la determinazione del numero dei dipendenti e quindi alle categorie escluse (ad esempio, i part time fino al 50% sono considerati frazioni di unità. Invece un dipendente con part time superiore a tale limite, ad esempio 60%, è considerato come unità), così come stabilite dall’art.4 della legge 68/99. lavoro disabili

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