Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 1125, della legge 30 dicembre 2018 n.145, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione, i termini per l’autoliquidazione INAIL 2018/2019 e quindi, per il versamento dei premi, sono stati differiti dal 16 febbraio al 16 maggio.
Pertanto, il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rendeva disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo, le cosiddette basi di calcolo, è stato protratto al 31 marzo 2019. I datori di lavoro che si avvalgono della dilazione in quattro rate, dovranno versare le prime due rate in un’unica soluzione, nel mese di maggio e, successivamente, procedere come di consuetudine, con le solite scadenze di agosto e novembre per le ultime due rate.