L’articolo 15 del D.Lgs. 151/2015 conteneva una disposizione , secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Libro Unico del Lavoro avrebbe dovuto essere tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro. Successivamente, l’obbligo fu differito al 1° gennaio 2018 (art. 3 Legge 19/17 di conversione del D.L. 244/16 c.d. “Milleproroghe”) ed ancora, con la Legge di Bilancio 2018 art.1 comma 1154, al 1° gennaio 2019.

L’originario testo dell’articolo 15, al comma 2, stabiliva che entro il termine di sei mesi il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto determinare le modalità operative.

La norma ha suscitato non poche preoccupazioni sia da parte dei professionisti, in vista di un ennesimo adempimento, sia da parte dei datori di lavoro.

Ebbene, allo scadere dell’anno 2018, non ci sono state ulteriori proroghe bensì, con l’immenso piacere di tutti i soggetti che la norma avrebbe investito, l’abolizione definitiva del precetto.

Infatti, con comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, n. 23 del 15 ottobre u.s., è stata diffusa l’approvazione di due decreti legge che introducono “disposizioni urgenti in materia fiscale” ( D.L. 23 ottobre n.119) e  “disposizioni per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili” ( D.L. ???), tra cui compare, appunto, la soppressione della tenuta telematica del Libro Unico.

Tuttavia, ad oggi, il secondo D.L. non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza dimenticare che la certezza assoluta dell’effettività di quanto finora è stato solo divulgato, la si potrà avere con la successiva conversione in legge entro i canonici 60gg.

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