Da pochi giorni è in vigore il tanto discusso “Decreto dignità“, un insieme di norme urgenti che abbraccia diverse problematiche.

Ciò che ha provocato più clamore, tuttavia, è il dettato del Capo I: due articoli “bollenti”.

Eravamo da poco entrati in sintonia con il “JOB ACT del 2015”, che già bisogna cominciare da capo. Infatti, le modifiche apportate alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (articoli 1 e 3 del D.d.) incideranno non poco sull’andamento occupazionale e, di certo, in maniera negativa.

Cosa succede con l’attuazione del D.L. n 87?
Lo si intuisce osservando la tabella sottostante:

 

  JOB ACT DECRETO DIGNITA’
Durata massima del contratto a termine: 36 MESI 12 MESI + 12, solo con specifiche causali = 24 MESI
Numero di proroghe consentite: 5, a prescindere dal numero di rinnovi 4, a prescindere dal numero di rinnovi
Contribuzione aggiuntiva in caso di stipula di contratto a termine: conferma dell’aliquota aggiuntiva introdotta dalla L.92/12 art.2 comma 28 : 1,4 % 1,4 % + 0,5% = 1,9%  in occasione di ciascun rinnovo.
Causali Nessun obbligo Dopo i primi dodici mesi
Riconoscimento al lavoratore di indennità in caso di licenziamento ingiustificato: Due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

In poche parole tutto peggiora dal punto di vista della flessibilità del lavoro ed anche dei costi che le imprese dovranno sopportare:

LE IMPRESE, avranno meno tempo per decidere se stabilizzare o meno un lavoratore inserito nell’organico con contratto a termine; dovranno sopportare il rialzo dell’aliquota sin dal primo rinnovo contrattuale; saranno sanzionate in maniera ancora più incisiva in caso di riconosciuto licenziamento ingiustificato.

I LAVORATORI,  molto probabilmente termineranno i rapporti di lavoro allo scadere dei 24 mesi e quindi lavoreranno 12 mesi in meno ( il che graverà pesantemente sul bilancio dell’INPS :   contributi versati + domande di disoccupazione); avranno una maggior tutela in caso di licenziamento ritenuto ingiustificato ( ma questo non è un dato rilevante, poiché la casistica sarà molto limitata)

In ultimo, mi preme evidenziare l’importanza delle CAUSALI, da comunicare per iscritto, pena la nullità dell’apposizione del termine ( il contratto, se contestato, sarà considerato a tempo indeterminato). Eccole, così come indicate all’art.1 del D.d.

  1. Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  2. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Si tratta di indicazioni che, purtroppo, non appaiono ben definite, lasciando ampio spazio alla libera interpretazione:

  • Quando, un’attività svolta all’interno di una determinata impresa, che opera in uno specifico settore, può ritenersi estranea all’ordinario? Tutto ciò che riguarda la produzione di uno specifico bene/servizio potrebbe essere considerato tale.
  • E quando, all’interno di un mercato instabile ed altalenante, l’incremento dell’attività può essere programmato? Se le aziende lavorano per commesse, come possono conoscere l’entità dei beni/servizi che dovranno erogare, se non dopo aver ricevuto gli ordini! E quindi, l’incremento del lavoro è programmabile oppure no?

Sicuramente seguiranno interpelli e chiarimenti.

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