La legge di Bilancio 2018, all’art.1 commi 910-914 definisce le modalità di pagamento di retribuzioni e compensi, obbligatorie dal 1° luglio 2018, senza indicare alcun tetto minimo. Perciò, qualsiasi importo da corrispondere, inclusi eventuali acconti, dovrà avere una tracciabilità. Ecco come:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché’ di età non inferiore a sedici anni.
Al comma 912 la legge, al fine di sciogliere qualsiasi dubbio, specifica cosa debba intendersi per rapporto di lavoro: “ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
Addio alla firma per quietanza. Infatti, sempre secondo il dettame legislativo:
‘la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione’.
Molto aspra è la sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza dell’obbligo: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 5.000 euro.
Pertanto conviene, per chiunque utilizzi ancora il pagamento cash, soprattutto per gli acconti sulle retribuzioni, informare i lavoratori fin da ora, delle nuove modalità che presto saranno obbligatoriamente adottate.