- Esonero anche per il lavoratore assunto più volte a tempo indeterminato : secondo il comma 103 , nell’ipotesi in cui un lavoratore, assunto a tempo indeterminato con fruizione dell’esonero, interrompa il rapporto di lavoro e venga successivamente assunto da altro datore di lavoro, sempre a tempo indeterminato, il beneficio e’ riconosciuto al nuovo datore ( ed anche ad eventuali ulteriori rapporti a tempo indeterminato) per il periodo residuo utile alla piena fruizione dello sgravio, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
- Esonero elevato al 100%: al comma 108 è prevista una disciplina particolare per i datori di lavoro che assumo a tempo indeterminato (entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio) studenti che abbiano svolto presso i medesimi, attività di alternanza scuola/lavoro per un monte ore complessivo pari almeno al 30%, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione ( quindi è esclusa la forma di apprendistato professionalizzante). In questi casi, l’esonero è elevato al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari ad € 3.000 per anno e, ovviamente, il requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.