La legge di Bilancio 2018, oltre a prevedere il “Bonus Sud”, contempla anche uno sgravio contributivo valido per tutte le regioni d’Italia, ma con requisiti più stringenti.

Infatti, vi è una forte limitazione alla possibilità di usufruire dell’esonero: “il giovane da assumere non deve aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato durante tutta la sua precedente carriera lavorativa”.

Ripensando alle regole sui rapporti a termine (limite dei 36 mesi con lo stesso datore di lavoro) ed al contratto a tutele crescenti, sicuramente il raggio di applicazione dell’incentivo strutturale, non è così ampio come si potrebbe supporre. Oltretutto, under 35 (34 anni + 364 giorni) per il 2018, e poi sarà applicabile solo per le assunzioni dei giovani under 30 (29 anni + 364 giorni) a partire dal primo gennaio 2019. Ma a questo punto, non sarà più vantaggioso il contratto di Apprendistato, previsto per la medesima fascia di età?

Tuttavia, fatte le dovute osservazioni, non mi resta che elencare, sinteticamente, requisiti, esclusioni, misura e durata dell’incentivo, nonché i casi di revoca dello stesso:

Requisiti e condizioni per il datore di lavoro:

  1. Essere un datore di lavoro privato;
  2. Essere in possesso di tutti i requisiti generali per la fruizione degli incentivi (in regola con le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; possesso del DURC; applicazione di accordi e contratti collettivi; rispetto dei principi generali di cui all’art.31 D.lgs. 150/15) tra cui, mi preme sottolineare che il lavoratore da assumere non deve essere stato licenziato dallo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti o, comunque, da azienda che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

Requisiti per il lavoratore da assumere:

  1. Stato di disoccupazione (iscrizione al centro per l’impiego e Dichiarazione di Immediata Disponibilità ex art. 19 D.lgs. 150/15, che ora può essere resa anche on line dal lavoratore stesso, previa registrazione sul sito dell’ANPAL);
  2. Avere un’età fino a 34 anni +364 giorni e, a partire dal 2019, fino a 29anni + 364 giorni;
  3. Non aver mai avuto, durante tutta la carriera lavorativa, un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Tipologie di rapporti incentivati:

  1. Lavoro subordinato a tempo indeterminato anche part time, ed in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine (per cui non vale la regola dello stato di disoccupazione)
  2. Prosecuzione a tempo indeterminato di un rapporto di apprendistato (in rapporto all’aliquota ridotta), con esonero per un periodo massimo di dodici mesi, applicabile allo scadere del beneficio di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, purché il lavoratore non abbia compiuto trent’anni alla data della prosecuzione;
  3. Esclusioni: lavoro domestico, apprendistato (fatta salva la prosecuzione a tempo indeterminato, secondo le regole menzionate), dirigenti;

Misura e durata:

  1. 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3000,00 su base annua (in rapporto alla parte di aliquota incentivabile e riparametrata su base mensile : 3000/12= € 250,00);
  2. 36 mesi dalla data di assunzione.

Revoca e recupero dell’incentivo:

  1. Il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del lavoratore assunto con l’esonero, entro sei mesi dall’assunzione, comporta la revoca dello sgravio ed il recupero delle quote di incentivo già fruite;
  2. La stessa regola vale nel caso in cui si licenzi altro lavoratore, che abbia la medesima qualifica di quello assunto con sgravi.

Esistono, infine, alcune casistiche particolari per la fruizione dell’esonero e l’elevazione dello stesso al 100%.

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